Il successore legittimo che intenda impugnare il testamento olografo per difetto di autenticità non può limitarsi a disconoscerlo, ma non è neppure obbligato a presentare una querela di falso.
In sostanza, la Suprema Corte, tra le due tesi sostenute in dottrina e giurisprudenza – quella della querela di falso e quella del mero disconoscimento – ha scelto una terza via, quella individuata nel primo precedente del 1951 (Cass. 15 giugno 1951 n. 1545, in Foro it., 1951, I, 855).
Il principio di diritto affermato dalla Corte è quindi il seguente: «la parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa».